In seguito all’ordinanza del Ministero della salute del 15 giugno 2022, l’obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 per accedere a tutti i servizi di trasporto operati da Arriva Italia è prorogato fino al 30 settembre 2022.
Non utilizzare il servizio in caso di sintomi influenzali e/o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C. | Per accedere a bordo è obbligatorio essere in possesso del Green Pass Rafforzato e indossare una mascherina FFP2 o altro dispositivo di protezione individuale di livello superiore. | |
Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza di sicurezza. Lascia scendere chi è a bordo prima di salire. | In caso di richiesta di informazioni al conducente mantieni la distanza di sicurezza. | |
Mantieni la distanza di sicurezza dagli altri utenti, sia in attesa alla fermata, sia durante le operazioni di salita/discesa. Ove ciò non sia possibile indossa una mascherina FFP2 o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. | A causa dell’emergenza sanitaria l’autobus dispone di un numero ridotto di posti. |
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Disposizioni MinisterialiTrasporto PubblicoAggiornamento del 10/01/2022Rimani aggiornato con le ultime disposizioni nazionali per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico e l’attuale normativa. Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi di legge potrà essere sanzionato dalle autorità competenti. Confidiamo nella collaborazione di tutti. |
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In seguito all’ordinanza del Ministero della salute del 15 giugno 2022, l’obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 per accedere a tutti i servizi di trasporto operati da Arriva Italia è prorogato fino al 30 settembre 2022.
La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.
Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf.
Scopri chi ha diritto alle Esenzioni
Estratto FAQ Ministero della Salute, per la versione completa consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr
Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Il Governo ha approvato, il 23 e il 29 dicembre, una serie di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, che ne estendono l’utilizzo:
Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it
Scopri chi ha diritto alle Esenzioni
Riferimenti normativi
Estratto FAQ Ministero della Salute, per la versione completa consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr
Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19, non è una nuova certificazione.
Pertanto, se ne sei già in possesso, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione in corso di validità.
Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.
Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e assicurati che non sia scaduta o stia per scadere.
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Estratto FAQ Ministero della Salute, per la versione completa consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr
Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).
Estratto FAQ Ministero della Salute, per la versione completa consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr